Sotto la Lente

      Dottore commercialista  Revisore legale Fulvio Farone  email: fulvio.farone@gmail.com

Mutuo e Procedura esecutiva

Il mutuo è un contratto “reale” che si perfeziona giuridicamente con la consegna della somma mutuata al mutuatario, la “consegna”, secondo la predominante interpretazione delle sentenze dei Tribunali, è realizzata anche con la sola disponibilità giuridica della somma. (art. 1813  c.c)

Tuttavia, può accadere che il momento perfezionativo del contratto è procrastinato nel tempo, spesso al verificarsi di una serie di condizioni un esempio può essere il momento del portare a termine alcuni adempimenti richiesti al mutuatario.

Questa circostanza, dove manca un’effettiva consegna o disponibilità della somma, il perfezionamento è differito nel tempo ed il contratto di mutuo nasce “condizionato”. La  Banca, infatti,eroga la somma richiesta se sono stati espletamenti tutti gli adempimenti richiesti, in caso contrario evita. Occorre quindi che il momento perfezionativo del contratto , la consegna (o l’attribuzione della disponibilità giuridica) della somma, sia attestato da un apposito o separato atto di quietanza.

In assenza di contestualità tra il momento di sottoscrizione del contratto e quello di erogazione della somma,   i requisiti all’art. 474 c.p.c (l’esecuzione forzata non possa aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo, per un diritto certo, liquido ed esigibile) difettano non potendo essere dimostrata l’esigibilità dell’obbligo di rimborso del mutuo in mancanza di prova della sua erogazione.

La Cassazione Civile, Sez. III, n. 17194 del 27/08/2015 stabilisce che: “Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”.

Dunque, in assenza di una precisa indicazione di tali elementi, deve ritenersi il contratto inidoneo a sorreggere autonomamente l’esecuzione forzata.